Associazione dei notai dell’Emilia Romagna

Aldo Dalla Rovere

Col caldo è maturato anche il modello standard di fidejussione

Sulla Gazzetta Ufficiale di ieri (24.8.2022) è stato pubblicato il tanto atteso Decreto del Ministero della Giustizia (il numero 125) portante il “regolamento relativo al modello standard di garanzia fidejussoria relativo al trasferimento della proprietà o di altro diritto reale di godimento su di un immobile da costruire.”.

L’attesa del modello standard (e relative regole) è cominciata nel gennaio 2019 con l’introduzione del comma 7 bis nell’art. 3 del D.Lgs 122/2005.

Per produrre tale testo, l’allora legislatore aveva dato ai Ministeri interessati (Giustizia e Economia e Finanze) il termine di 90 giorni dall’entrata in vigore della norma stessa, vale a dire che entro il 15.6.2019 avremmo dovuto essere a conoscenza del prodotto (la norma che ci interessa entrò in vigore il 14 marzo 2019) e, intanto, dal 16 marzo 2019 ai Notai era stata affidata la responsabilità del controllo di conformità dei testi di fidejussione forniti ai costruttori dalle banche o assicurazioni.

Preso atto del ritardo, il legislatore del dicembre del 2020 (D.L. 31 dicembre 2020, n. 183, convertito con modificazioni dalla Legge 26 febbraio 2021, n. 21), ha prorogato il termine fissandolo a “novanta giorni dal 1° settembre 2021”, che, guardando il calendario, avrebbe dovuto corrispondere al 29 novembre 2021.

Giorno più, giorno meno oggi abbiamo il Decreto ministeriale.

L’art. 2 del Decreto 125/2022 stabilisce l’efficacia di applicazione del modello standard e del relativo regolamento dal trentesimo giorno dalla pubblicazione in Gazzetta, quindi dal 23.9.2022. Qui il link al testo